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Grazie ai nostri sostenitori e amici l'Antoniano, fin dal 1954, lavora per aiutare persone in difficoltà (bambini e adulti) che hanno bisogno di un sostegno per vivere. Sia questo un pasto caldo nella nostra mensa per i poveri a Bologna o una scuola in Africa o un centro di accoglienza in America del Sud o un ospedale in Asia o semplicemente tanta attenzione e magari una canzone che porti allegria. Fin dall'inizio della nostra lunga storia abbiamo creato un indissolubile legame tra il nostro lavoro e l'aiuto ai più deboli. La vostra vicinanza e il vostro affetto hanno accresciuto il nostro impegno e state pur certi che continueranno a farlo. Ma per continuare le nostre attività abbiamo più che mai bisogno di voi e del vostro aiuto.
Le donazioni ad Antoniano Onlus possono beneficiare delle legge 80/2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 denominata anche “ più Dai meno Versi”
PER LE PERSONE FISICHE:
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PER LE IMPRESE:
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- si possono dedurre le donazioni a favore dell'Antoniano fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € l’anno;
Rif.: art. 15 comma 1 lettera i-bis) d.p.r. 917/86 modificato dal D.L. n. 35/05 conv. Legge n. 80/05
- si può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuato a favore dell'Antoniano per un importo non superiore a 2.065,83 €. In quanto restano invariate e valide le vecchie disposizioni previste dall’art.13 del Dlgs 460/97. Per donazioni di importo maggiore, la detrazione sarà comunque calcolata sulla cifra massima di 2.065,83 euro (Ndr. la detrazione potrà quindi raggiungere un massimo di 392,51 euro). |
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- si possono dedurre nella dichiarazione dei redditi le donazioni a favore dell'Antoniano fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 €;
Rif.: art. 14 del D.L. n. 35/05 conv. Legge n. 80/05
- si possono dedurre nella dichiarazione dei redditi le donazioni a favore dell'Antoniano per un importo non superiore a 2.065,38 € o al 2% del reddito di impresa dichiarato.
Rif.: art.100, comma 2, lett. H) D.P.R. n. 917/86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
- si possono effettuare erogazioni con cessione gratuita di beni all'Antoniano alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa stessa. Queste possono cedere fuori campo di applicazione dell’imposta i beni oggetto della propria attività, purché di valore unitario e globale inferiore ad euro 1.032,91; in tal caso il valore dei beni in oggetto rientra nel plafond del 2% con un limite di euro 2.065,83 come erogazione liberale. L’operazione va comunicata alla competente Agenzia delle Entrate prima della effettiva realizzazione e va annotata sui registri I.V.A., corredata da una dichiarazione della O.N.L.U.S. cessionaria sull’utilizzo futuro dei beni esclusivamente istituzionale. Rif. Art 13 D. Lgs 4.12.1997, n. 460 comma 2° |
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Ricorda che: - Le agevolazioni fiscali sono consentite a condizione che il versamento delle donazioni in denaro sia eseguito tramite uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carta di credito e di debito, carta prepagata, assegno bancario e circolare.
- Il beneficio non può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
Conserva la ricevuta postale o bancaria della sua donazione. Per le donazioni tramite bonifico o carta di credito l'estratto conto ha valore di ricevuta.
Glossario: Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno.
Le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
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